Lunedì, 16 Novembre 2020 13:34

D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal primo settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza

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D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal primo settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza

 

PROT. N. 5088/A33                                                                         Torre del Greco, 16/11/2020

 

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO 1.9.2020 (D.M. n. 159 DEL 12/11/2020)

 

Al fine di anticipare le attività relative al trattamento di quiescenza e di fine rapporto con decorrenza 1 settembre 2021 e tutti gli adempimenti ad esse connessi, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni prettamente operative ed organizzative. E’ opportuno pertanto che, il personale che produrrà istanza di cessazione per pensione anticipata o per raggiunti limiti di età, abbia cura di precisare, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, l’esistenza di domande di computo e/o di riscatto, di ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/79 o 45/90, di accredito figurativo dei periodi di maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro prodotte all’INPS gestione ex INPDAP.

 

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo con decorrenza 01/09/2021

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

 

D’ufficio

67 anni al 31 agosto 2021

Anzianità contributiva minima di 20

anni

 

A domanda

67 anni al 31 dicembre 2021

 

 

 Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

 

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

 

 

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

 

D’ufficio

66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021

 

Anzianità contributiva minima di 30

Anni al 31/08/2021

 

A domanda

66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2021

 

 
   

 *per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

 

 

 

 Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

 

 

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021

Requisiti contributivi donne

Requisiti contributivi uomini

 

Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

 

Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

 

 

 
   

 

Opzione donna

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

 

 

Requisiti contributivi

 

Requisiti anagrafici

 

Maturati         al       31

dicembre  2019

 

Anzianità contributiva di  35 anni maturati al 31 dicembre 2019

 

58 anni  al 31 luglio 2018

 

 

 
   

 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

 

 

Requisiti contributivi

 

Requisiti anagrafici

 

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021

 

 

Anzianità contributiva minima di 38 anni

 

 

62 anni

 

 

 

 
   

 

 

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

 

Il predetto D.M. fissa, all’articolo 1, il termine finale del 7 dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

I dipendenti che dovessero possedere alla data del 31/08/2020 i requisiti, unitamente al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio ossia 65 anni, come previsto dall’art 2, comma 5 del decreto legge n. 101/2013, verranno collocati in pensione d’ufficio.

La richiesta va formulata avvalendosi di due istanze polis che saranno attive contemporaneamente.

  • La prima conterrà le tipologie di cessazione consuete, come sotto indicate:

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna)

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2021 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 - Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art.. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205

- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

  • La seconda conterrà esclusivamente:

-          Domanda di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei requisiti previsto dall ’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento”.

In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

 Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12.2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020.

Si precisa che, per l’accesso alla pensione nel comparto scuola, sono necessari due adempimenti:

  1. l’invio della domanda di pensione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

  • presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

 

  1. l’inoltro della domanda di cessazione per pensionamento tramite la procedura delle “Istanze on line” tramite l’applicativo Polis, entro il 07 dicembre 2020.

 

APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021.

 

Questo Ufficio è a disposizione previo appuntamento, alla verifica dei casi in questione.

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                         Dott. ssa Alessandra Tallarico

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93