Domenica, 20 Maggio 2018 15:54

Criteri di non ammissione alla classe successiva - Dec.Leg.vo 62/17 - Nota MIUR 1865/17

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Criteri di non ammissione alla classe successiva - Dec.Leg.vo 62/17 - Nota MIUR 1865/17

Con delibera 17/2018 il collegio docenti ha approvato i criteri di non ammissione alla classe successiva previsti dal Dec.Leg.vo 62/17 e dalla nota MIUR 1865/17

Scuola Primaria

L’art. 3 del Decreto Legislativo 62/2017 dispone l’ammissione alla classe successiva o al primo anno della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La non ammissione viene deliberata solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; nel dettaglio, l’alunno/a risulta non ammesso se, avendo conseguito una valutazione inferiore a 6/10 in più discipline, manifesti un livello di maturazione tale da far ritenere (anche in considerazione delle periodiche osservazioni sistematiche rilevate durante l’intero anno scolastico e rese note ai genitori durante gli incontri scuola famiglia nonché del dialogo finale condotto con la famiglia) che la permanenza nella classe frequentata dia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi in modo più adeguato. La non ammissione viene deliberata all’unanimità dei docenti contitolari della classe.

 

Scuola Secondaria di I grado

AMMISSIONE CLASSI SECONDA E TERZA

L’art. 6 del Decreto Legislativo 62/2017 dispone l’ammissione alle classi seconda e terza anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in una o più discipline. La non ammissione viene deliberata solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (assenze consecutive per malattia); nel dettaglio, l’alunno/a risulta non ammesso quando si verificano i seguenti casi :

a)     aver conseguito almeno quattro insufficienze in più discipline secondo la seguente tabella nonostante le specifiche strategie attuate per il miglioramento dei livelli di apprendimento

>  di quattro insufficienze

di qualsiasi valore

non è ammesso/a

=  a quattro insufficienze

tre insufficienze < 5

un' insufficienza = 5

non è ammesso/a

due insufficienze < 5

due insufficienze = 5

se sussiste anche il criterio alla lettera b) non è ammesso/a

 

b)     Manifestare un livello di maturazione tale da far ritenere, anche in considerazione del dialogo condotto con la famiglia, che la permanenza nella classe frequentata, dia all’alunno la possibilità di raggiungere adeguatamente gli obiettivi formativi.

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 62/2017 dispongono l’ammissione all’Esame di Stato anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene deliberata solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; nel dettaglio, l’alunno/a risulta non ammesso in uno dei seguenti casi:

a)     Mancato progresso nel triennio rispetto alla situazione di partenza;

b)     Mancato conseguimento nel triennio del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);

c)      Mancato conseguimento nel triennio del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto);

d)     Mancato conseguimento nel triennio di un livello di maturazione adeguato ad affrontare la Scuola Secondaria di II Grado

e)      Confronto con le famiglie in merito a particolari problematiche legate alla salute o a motivi di disagio familiare, che suggeriscano l’opportunità di un anno di permanenza nella classe terza di scuola secondaria di primo grado.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza del Consiglio di classe.