Venerdì, 24 Aprile 2015 10:32

ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Consiglio Superiore Pubblica Istruzione si vota il 28 aprile ore 8,00 17,00

 

Come già comunicato, sono indette per il prossimo 28 aprile le elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 17.00 presso la sede provvisoria di Via Della Giustizia, piano terra (aula sostegno).

Con ordinanza 9 marzo 2015 n. 7, il Miur dispiega le indicazioni operative con la quale si è provveduto a definire termini e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, fissando al 28 aprile 2015 la data di indizione.

All’ordinanza sono allegati gli atti e la documentazione necessari all’espletamento delle procedure elettorali.

L'ordinanza è stata trasmessa alle istituzioni scolastiche con nota 10 marzo 2015 prot. n. 2066, recante ulteriori indicazioni operative.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è formato da 36 componenti (art.2, c. 5, del D. Lgs. n.233 del 30 giugno 1999)

  • 15 rappresentanti di tutto il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;
  • 3 rappresentanti, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
  • 15 rappresentanti, nominati dal Ministro come esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, delle professioni e dell’industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
  • 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio deve, poi, essere integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

Diritto di elettorato attivo.

L'articolo 23 quinquies, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha previsto che, in via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, tale ordinanza possa operare anche in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 2, al comma 5, lett. a). In quest'ultima lettera si prevede che i quindici componenti del Consiglio debbano essere eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali. Poiché i consigli scolastici locali non sono mai stati costituiti, l'elezione dei suddetti quindici componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio nelle scuole statali. Una disciplina ad hoc è dettata per il personale della scuola che si trova in situazioni particolari (comando, aspettativa, trasferimento, fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio) al fine di garantirne la più ampia partecipazione.

Inoltre, per non creare disagio agli elettori, essi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto nella sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. In base a ciò deve essere redatto l'elenco del personale da parte dei dirigenti scolastici ai fini della consegna alla commissione elettorale di istituto.

Si riportano, in allegato, le liste dei candidati della componente ATA e della componente Docenti.